Comprensorio Alpino Valle Seriana

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Approvo
Si conferma che nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio Regionale nell’ambito della legge regionale di assestamento del bilancio ha apportato due modifiche di rilievo alla Legge Regionale 26/93.
1) OBBLIGO DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ PER LA CACCIA VAGANTE.
Il nuovo art. 23 comma 7-bis ora recita testualmente:
“Nell’esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all’attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo”.
La norma dunque distingue gli obblighi a seconda della caccia esercitata:
i) caccia di selezione agli ungulati e caccia collettiva al cinghiale: obbligo di “giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo”. Dunque servono entrambi gli indumenti.
Si rileva che tecnicamente non è necessario che il copricapo e il “giubbino” siano integralmente ad alta visibilità: per il copricapo è certamente sufficiente anche una fascia (una sorta di nastro) applicata attorno al cappello. Quanto al “giubbino” si ritiene che l’importante sia garantire l’alta visibilità della zona pettorale e di quella dorsale anche con bande applicate, o con un gilet smanicato.
ii) caccia vagante alla selvaggina migratoria e stanziale (ad eccezione dell’appostamento temporaneo, da intendersi non come semplice posta o attesa): è sufficiente alternativamente un indumento (ovviamente non le mutande, a meno che non siano l’unico indumento che indossiate) o un copricapo o un accessorio (anche semplici bade applicate agli spallacci di uno zaino, piuttosto che una fascia al braccio).
iii) caccia da appostamento fisso o temporaneo: nessun obbligo di indossare capi ad alta visibilità.
2) RIORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI CACCIATORI ALLA CACCIA PROGRAMMATA (QUOTE DI ISCRIZIONE A AMBITI E COMPRENSORI).
Il nuovo art. 32, commi 1 e 2, recita:
“1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l’attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall’articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell’appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.”
Di fatto dunque ATC e CAC sono ora legittimati a non prevedere più la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria quale forma di caccia base e di fatto potranno uniformare le due forme di caccia vagante (vagante alla sola migratoria e vagante alla stanziale+migratoria) e prevedere una unica quota per chi eserciti la caccia vagante che comprenda la selvaggina stanziale e la migratoria. Potranno anche prevedere ancora anche la forma di caccia vagante alla sola selvaggina migratoria, ma avranno la facoltà di aumentarne la quota di iscrizione. La quota base di riferimento (55,00 euro) comprenderà di diritto esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo. 
Si conferma che nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio Regionale nell’ambito della legge regionale di assestamento del bilancio ha apportato due modifiche di rilievo alla Legge Regionale 26/93.
1) OBBLIGO DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ PER LA CACCIA VAGANTE.
Il nuovo art. 23 comma 7-bis ora recita testualmente:
“Nell’esercizio della caccia di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all’attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo”.
La norma dunque distingue gli obblighi a seconda della caccia esercitata:
i) caccia di selezione agli ungulati e caccia collettiva al cinghiale: obbligo di “giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo”. Dunque servono entrambi gli indumenti.
Si rileva che tecnicamente non è necessario che il copricapo e il “giubbino” siano integralmente ad alta visibilità: per il copricapo è certamente sufficiente anche una fascia (una sorta di nastro) applicata attorno al cappello. Quanto al “giubbino” si ritiene che l’importante sia garantire l’alta visibilità della zona pettorale e di quella dorsale anche con bande applicate, o con un gilet smanicato.
ii) caccia vagante alla selvaggina migratoria e stanziale (ad eccezione dell’appostamento temporaneo, da intendersi non come semplice posta o attesa): è sufficiente alternativamente un indumento (ovviamente non le mutande, a meno che non siano l’unico indumento che indossiate) o un copricapo o un accessorio (anche semplici bade applicate agli spallacci di uno zaino, piuttosto che una fascia al braccio).
iii) caccia da appostamento fisso o temporaneo: nessun obbligo di indossare capi ad alta visibilità.
2) RIORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI CACCIATORI ALLA CACCIA PROGRAMMATA (QUOTE DI ISCRIZIONE A AMBITI E COMPRENSORI).
Il nuovo art. 32, commi 1 e 2, recita:
“1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l’attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.
2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall’articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell’appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.”
Di fatto dunque ATC e CAC sono ora legittimati a non prevedere più la caccia vagante alla sola selvaggina migratoria quale forma di caccia base e di fatto potranno uniformare le due forme di caccia vagante (vagante alla sola migratoria e vagante alla stanziale+migratoria) e prevedere una unica quota per chi eserciti la caccia vagante che comprenda la selvaggina stanziale e la migratoria. Potranno anche prevedere ancora anche la forma di caccia vagante alla sola selvaggina migratoria, ma avranno la facoltà di aumentarne la quota di iscrizione. La quota base di riferimento (55,00 euro) comprenderà di diritto esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo. 

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